L’ingresso dell’intelligenza artificiale nelle procedure pubbliche
L’adozione di strumenti di intelligenza artificiale e di sistemi di analisi automatizzata dei dati sta progressivamente trasformando il funzionamento della pubblica amministrazione, soprattutto nel settore dei contratti pubblici.
L’obiettivo della P.A. è evidente: rendere le procedure più rapide, efficienti e standardizzate. Infatti, in contesti amministrativi caratterizzati da elevato carico documentale e tempi procedurali complessi, questi strumenti possono effettivamente migliorare la gestione delle gare, contribuendo in modo significativo alla individuazione di errori o incongruenze nelle offerte.
Tuttavia, accanto ai palesi benefici operativi emergono anche nuove criticità giuridiche, soprattutto se le decisioni amministrative risultano influenzate – direttamente o indirettamente – dal funzionamento di sistemi automatizzati. Si pensi, ad esempio, alla crescente difficoltà nel comprendere il funzionamento dell’algoritmo, al rischio di automatizzazione di decisioni amministrative oppure alla difficoltà nel dimostrare il nesso causale tra errore algoritmico e decisione amministrativa.
Profili di responsabilità
Tra le questioni più rilevanti vi è quella della responsabilità per i danni causati da sistemi di intelligenza artificiale utilizzati nelle procedure di affidamento.
Al riguardo, è bene distinguere gli errori scaturiti da algoritmi di supporto da quelli derivanti da algoritmi decisionali.
Tale distinzione assume particolare rilievo proprio sotto il profilo della responsabilità.
Nel caso di algoritmi di supporto
Se il sistema utilizzato svolge solo una funzione istruttoria – e cioè si limita ad analizzare dati, ad organizzare informazioni, a segnalare criticità oppure a fornire indicazioni tecniche – l’eventuale errore dell’algoritmo può essere rilevante solo se abbia influito sulla decisione finale adottata dagli organi amministrativi, poiché l’algoritmo non sostituisce la decisione amministrativa, ma si limita a fornire strumenti di supporto all’istruttoria.
In questo caso la responsabilità della decisione rimane chiaramente in capo all’amministrazione, e si inserisce nel quadro ordinario della responsabilità amministrativa e della responsabilità civile della pubblica amministrazione per esercizio illegittimo della funzione.
In particolare, nel caso in cui vi sia un errore istruttorio del sistema recepito dalla commissione, il provvedimento di aggiudicazione sarà viziato per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria o del travisamento dei fatti, e sarà, dunque, annullabile a meno che la P.A. non dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso, ex art. 21-octies, secondo comma, l. 241 del 1990.
Se, invece, l’errore incide sul corretto svolgimento del procedimento, determinando l’inosservanza di norme procedimentali, il provvedimento di aggiudicazione sarà viziato per violazione di legge.
In entrambi i casi l’errore dell’algoritmo di supporto espone la P.A. a responsabilità risarcitoria per danno ingiusto derivante dall’adozione di un provvedimento illegittimo, nei confronti dell’operatore economico, secondo quanto disposto ex art. 2043 c.c. in tema di responsabilità extracontrattuale.
Nel caso di algoritmi decisionali
Se invece il sistema assume un ruolo anche decisionale, la questione diventa più complessa. In questo caso, infatti, l’algoritmo utilizzato dalla P.A. sarà in grado di attribuire punteggi alle offerte, di determinare classifiche automatiche o comunque di incidere direttamente sulla graduatoria finale.
La più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, n. 4857 del 2025, ha chiarito che per tale fattispecie vanno osservati i più rigorosi criteri di cui all’art. 30 del d.lgs. 36 del 2023 e cioè:
- conoscibilità e comprensibilità dei processi decisionali automatizzati e della logica utilizzata;
- non esclusività della decisione algoritmica, con necessità di un contributo umano;
- non discriminazione algoritmica nei confronti degli operatori economici.
Qualora l’algoritmo decisionale produca risultati errati, ad esempio riguardo alla determinazione dei punteggi o della graduatoria, il provvedimento di aggiudicazione risulterà annullabile per violazione di legge, in quanto il procedimento si pone in contrasto con i principi di trasparenza, imparzialità e corretta formazione della decisione amministrativa, desumibili sia dall’art. 97 Cost. che dall’art. 3 della L. n. 241 del 1990.
Diversamente, ove l’utilizzo del sistema algoritmico determini un difetto di motivazione, una incomprensibilità del percorso logico-decisionale o una mancanza di trasparenza sul funzionamento del sistema, il provvedimento amministrativo potrà risultare annullabile anche per eccesso di potere, nelle sue figure sintomatiche del difetto di istruttoria e dell’illogicità manifesta, in quanto l’amministrazione non è in grado di rendere verificabile e controllabile la decisione assunta.
In tali ipotesi, l’errore algoritmico incide direttamente sul provvedimento finale, con conseguente alterazione del contenuto sostanziale dello stesso.
Per quanto riguarda, invece, la responsabilità del fornitore del software alla P.A., va detto che normalmente il rapporto è regolato da un contratto di fornitura di servizi informatici. Pertanto, se il sistema presenta difetti di progettazione o malfunzionamenti che incidono sulla procedura di gara, la stazione appaltante potrà agire nei confronti del fornitore per responsabilità contrattuale ai sensi dell’art. 1218 c.c.
Qualora, invece, lo sviluppo dell’algoritmo sia imputabile a un soggetto diverso dal fornitore della piattaforma, e il danno derivi da un errore insito nella logica di funzionamento del sistema, la stazione appaltante potrà valutare un’azione nei confronti di tale soggetto, in via contrattuale o extracontrattuale, ai sensi degli artt. 1218 e 2043 c.c., a seconda della natura del rapporto giuridico intercorrente.